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Novità nella normativa di prevenzione incendi

Novità nella normativa di prevenzione incendi

Con Decreto del ministero dell'Interno 8 novembre 2019 (in GU n.273 del 21-11-2019 ed in vigore dal 21 dicembre 2019) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996.

Quali apparecchi ROBUR sono interessati dalla nuova regola tecnica?

Sono interessati impianti di climatizzazione di edifici e ambienti e produzione di aria e acqua calda realizzati con Generatori pensili d'aria calda, Sistemi combinati Caldaria Tech, Pompe di calore a gas GAHP o Refrigeratori a gas GA.

Sintesi delle novità rispetto la precedente regolamentazione in materia (D.M. 12 Aprile 1996):

  1. Art. 1 comma 4: Più apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico impianto
    Più apparecchi installati all'aperto NON andranno più a determinare l’attività 74 “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW” dell’elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011); nulla cambia invece in merito alle altre attività.
    Trattasi di un tentativo di chiarimento (che comunque ancora non chiarisce in maniera del tutto esaustiva il tema) della NON sommatoria delle portate termiche per apparecchi posti all'esterno e potrebbero esserci quindi successive interpretazioni in merito.
  2. Allegato 1 - punto 2.2.1 Valutazione del rischio - Disposizioni per i generatori di aria calda, i moduli a tubi radianti e i nastri radianti
    Viene modificata la regolamentazione inerente l’installazione dei generatori (e dei moduli a tubi radianti e i nastri radianti) negli ambienti in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
    In sintesi, in questa tipologia di ambienti, l’installazione dei sopraindicati apparecchi è subordinata a valutazioni esclusivamente progettuali con identificazione di zone “pericolose” o meno; in sostanza quindi, il decreto demanda al progettista la valutazione del rischio all'interno dei locali che contengono componenti pericolose, che dovrà accertare che la concentrazione di tali composti non raggiunga, nella zona di installazione dei generatori, una concentrazione pericolosa. A tale proposito il decreto richiama le norme tecniche alle quali fare riferimento per questa valutazione.
  3. Allegato 1 - punto 4.4.1 Generatori di aria calda a scambio diretto installazione nei locali serviti – Disposizioni generali
    Viene chiaramente indicato che è VIETATA l’installazione all'interno di locali interrati, all'interno degli impianti sportivi, all'interno di locali di pubblico spettacolo, all'interno di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,1 persone/mq.
    La definizione di Impianto sportivo è riportata nel DM 18 marzo 1996 e ss. mm. e ii.: “Impianto sportivo:  Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.
    L'impianto sportivo comprende:
    • a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
    • b) la zona spettatori;
    • c) eventuali spazi e servizi accessori;
    • d) eventuali spazi e servizi di supporto.
    Si può quindi dedurre che se non vi sono spettatori il locale non è considerato un impianto sportivo ai fini della prevenzione incendi.
    Questo è ulteriormente avvallato da quanto riportato nell'art. 1 : “Art. 1 - Campo di applicazione - Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria (3) di cui all'art. 31, lettera a), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100."
  4. - Allegato 1 - punto 4.4.4  Generatori di aria calda a scambio diretto installazione nei locali serviti – Aperture di aerazione
    La dimensione delle aperture di aerazione sono rimaste invariate, ma è stata aggiunta la possibilità di ridurre la dimensione del 20% (10% per gli edifici seminterrati) in presenza di sistemi di rilevazione gas.
  5. Art. 5 - Disposizioni per gli impianti esistenti
    Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica ma non è richiesto alcun adeguamento se già realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica (purché fatta una sola volta ed non superiore al 20%).
    In caso di successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti o in caso di aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al 20% è richiesto l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

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