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Domande e risposte: FAQ Superbonus 110%

Domande e risposte: FAQ Superbonus 110%

Nota: le presenti FAQ Superbonus 110% hanno un semplice fine informativo.
Ogni approfondimento deve necessariamente essere effettuato consultando la normativa vigente.

SUPERBONUS CON ROBUR

1. La gamma della Pompe di calore ad assorbimento ROBUR, risponde ai requisiti previsti per l’accesso agli incentivi del Superbonus 110%?
Si, tutta la gamma delle pompe di calore ad assorbimento proposte da Robur (K18 Simplygas, K18 Hybrigas, GAHP A, GAHP AR, GAHP GS e GAHP WS), così come le caldaie a condensazione AY e la caldaia a condensazione costituente l’unità K18 Hybrigas, soddisfano pienamente i requisiti richiesti.

2. Quali sono i limiti di spesa specifici per gli interventi di sostituzione degli impianti termici realizzati con gli apparecchi proposti da ROBUR?
I limiti di spesa specifici per gli apparecchi proposti da Robur sono i seguenti:
- K18 Simplygas = 24.050 €/cad (18,5 kW x 1.300 €/kW)
- K18 Hybrigas = 27.570 €/cad (18,5 kW x 1.300 € + 17,6 kW x 200 €/kW);
- GAHP A = 52.260 €/cad (40,2 kW x 1.300 €/kW);
- GAHP AR = 48.880 €/cad (37,6 kW x 1.300 €/kW);
- GAHP WS = 82.080 €/cad (43,2 kW x 1.900 €/kW);
- GAHP GS = 76.950 €/cad (40,5 kW x 1.900 €/kW);
- AY Condensing = 6.980 €/cad * (34,9 kW x 200 €/kW)
* In presenza di un impianto con più unità AY Condensing (caldaia a condensazione), l’importo del massimale di spesa è di 180 €/kW.
I valori indicati sono calcolati con la potenza termica delle pompe di calore alle condizioni di funzionamento previste dal Decreto del MISE 6 agosto 2020 – Allegato F alle condizioni A740.

3. La semplice sostituzione della sola caldaia di una unità immobiliare indipendente con una Pompa di calore ad assorbimento ROBUR può far conseguire il doppio salto di classe energetica?
Nel caso di unità immobiliare indipendente, con APE pre-intervento in classe G, F o E, generalmente la sostituzione della “vecchia” caldaia con una Pompa di calore ad assorbimento Robur è sufficiente per conseguire il doppio salto di classe energetica.
Nel caso invece di unità immobiliare indipendente con APE pre-intervento in classe energetica superiore alla E, generalmente per il conseguimento del doppio salto di classe energetica, oltre all’impiego della Pompa di calore ad assorbimento Robur, è richiesto almeno un ulteriore intervento trainato, quale ad esempio la sostituzione degli infissi.

4. Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una pompa di calore ad assorbimento e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?
Sì, se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Come precisato nella circolare dell’AdE n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus.

5. Le pompe di calore ROBUR K18 Hybrigas sono da considerare sistemi ibridi?
Un sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro e con il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia ≤ a 0,5.
Le unità K18 Hybrigas non sono da considerare apparecchi ibridi, ma andranno considerate come generatore multiplo costituito da generatore 1 la pompa di calore e generatore 2 la caldaia a condensazione abbinata.

6. La sostituzione della sola caldaia centralizzata di un condominio con Pompe di calore ad assorbimento ROBUR può far conseguire il doppio salto di classe energetica?
Nel caso di condomini, con APE convenzionale pre-intervento in classe G, F o E, generalmente la sostituzione della “vecchia” caldaia centralizzata con Pompe di calore ad assorbimento Robur è sufficiente per conseguire il doppio salto di classe energetica.
Nel caso invece di condomini APE convenzionale pre-intervento in classe energetica superiore alla E, generalmente per il conseguimento del doppio salto di classe energetica, oltre all’impiego della Pompa di calore ad assorbimento Robur, è richiesto almeno un ulteriore intervento trainato, quale ad esempio la sostituzione degli infissi.
In entrambi i casi le Pompe di calore ad assorbimento Robur verranno impiegate sia per il riscaldamento invernale, sia per la produzione centralizzata dell’acqua calda sanitaria.

7. In un edificio unifamiliare è possibile usufruire del Superbonus 110% per la sostituzione dell’attuale caldaia con una Pompa di calore ad assorbimento ROBUR, per il rifacimento dell’impianto di distribuzione, per la realizzazione di un nuovo impianto radiante a pavimento ed anche per la VMC?
La risposta è affermativa, tuttavia si sottolinea che le spese per l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) non siano ammissibili alle agevolazioni.

GENERALI

8. In cosa consiste il Superbonus 110%?
È un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione fiscale delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica o di interventi antisismici ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Questa nuova misura di incentivazione si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Bonuscasa 50% ed Ecobonus 65%).

BENEFICIARI

9. Chi sono i beneficiari del Superbonus 110%?
Potranno beneficiare della detrazione fiscale del 110%:
- i condomini per interventi sulle parti comuni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari indipendenti;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022;
- le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; e. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

10. Gli enti pubblici sono esclusi dal Superbonus 110%?
Si, sono esclusi in quanto non titolari di reddito imponibile, come lo sono dagli altri meccanismi di incentivazione basati sulle detrazioni fiscali, eccezion fatta per il Conto Termico.

11. Per le aziende rimane in essere la detrazione dell’Ecobonus 65%?
Si, per le aziende rimane fruibile la detrazione prevista dall’Ecobonus 65% cosi come l’opzione del Conto Termico.

12. Quali categorie catastali sono escluse dagli interventi per il Superbonus 110%?
Sono esclusi dal Superbonus 110% gli immobili classificati catastalmente come:
- A/1 - abitazioni di tipo signorile. Sono unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
- A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
- A/9 - Castelli, palazzi eminenti. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie.

13. Una persona residente all’estero ma proprietaria di una abitazione in Italia al momento non abitata, ha diritto ad accedere al Superbonus 110%?
Come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E, il Superbonus 110% ricomprende “tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”. Nel caso specifico il beneficio è ammissibile a fronte della condizione di “contribuente”; in particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per fruire del Superbonus 110% è necessario il possesso di un reddito ed il soggetto non residente in Italia è possessore di un immobile produttivo di un reddito figurativo costituito dalla rendita catastale. Tale condizione è sufficiente per fruire del beneficio, anche se sarà necessario chiedere sconto in fattura o effettuare la cessione del credito in considerazione dell’incapienza dell’Irpef.

14. In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?
Sì, il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

15. L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus 110%?
Sì, può beneficiarne ma ai fini dell’esecuzione dei lavori è necessaria l’approvazione del proprietario. Inoltre il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato.

16. L’usufruttuario di un immobile, in quanto titolare di un diritto reale di godimento e non della proprietà, può beneficiare del Superbonus 110%?
Sì, il Superbonus si applica ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

17. Posso accedere al Superbonus 110% anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?
Sì, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

18. I professionisti possono beneficiare del Superbonus 110%?
L’art. 119 comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio prevede che il Superbonus si applichi agli interventi effettuati, tra gli altri, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Di conseguenza i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

19. Gli enti religiosi (per esempio una parrocchia o una diocesi) possono usufruire del Superbonus 110%?
Il Decreto Rilancio non annovera gli enti religiosi tra i soggetti beneficiari del Superbonus. L’ente religioso può fruire del Superbonus solo in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipi alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

20. Se sono incapiente posso usufruire del Superbonus 110%?
Sì, optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il Superbonus infatti è in generale una detrazione dall’imposta lorda, quindi non può essere utilizzato da soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostituiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come per i soggetti che rientrano nella no tax area). Questi soggetti ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

21. Posso accedere al Super bonus 110% per la mia seconda casa?
Sì, per i lavori effettuati in edifici singoli o situati in edifici plurifamiliari indipendenti, il Superbonus si applica infatti su un massimo di due unità immobiliari e non è necessario che uno dei due immobili sia la prima casa.

22. Se all’interno di un condominio alcuni condomini non hanno intenzione di attivare il Superbonus 110% come si gestisce il credito?
Ciascun condomino potrà decidere per proprio conto: chi vorrà cedere il credito lo potrà cedere, altrimenti lo potrà mettere in detrazione direttamente nella sua dichiarazione dei redditi.

23. Chi è il beneficiario del Superbonus 110 % per gli interventi sulle parti comuni dei condomini?
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

24. Un edificio con due unità immobiliari, di cui una in proprietà esclusiva del cliente e la seconda in comproprietà del medesimo con la madre e la sorella, può beneficiare del Superbonus 110%?
L’edificio nel caso in questione può configurarsi come un “condominio minimo”, con conseguente accessibilità al Superbonus secondo le regole dei condomini.

25. Un proprietario (persona fisica) che possiede diverse unità immobiliari locate, ubicate in edifici diversi su quante può beneficiare del Superbonus 110%?
Per quanto riguarda interventi effettuati a livello condominiale, la norma non pone limiti numerici. Viceversa, per interventi su singole unità immobiliari funzionalmente autonome, ciascuna persona fisica può effettuare sino a due interventi agevolati.

26. Il limite delle due unità è riferito al richiedente anche se proprietario (o comproprietario) di altre unità immobiliari di cui non ha richiesto il Superbonus 110%?
No, il limite fa riferimento al numero di bonus richiesti dal singolo soggetto. Pertanto, le unità di cui si è proprietari o comproprietari ma per le quali non si fa richiesta di agevolazioni non contano ai fini del raggiungimento del limite.

27. Un fabbricato è composto da due appartamenti distinti e di proprietà di soggetti diversi, come viene considerato ai fini degli interventi per il Superbonus 110%?
Ciascun appartamento può essere considerato (in presenza dei requisiti) “unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno” ai fini della possibilità di intervento di isolamento termico dell’involucro o di sostituzione dell’impianto termico.
Se viceversa si desideri intervenire complessivamente, potrà essere considerato come “condominio minimo”, senza peraltro la necessità di nominare un amministratore o di richiedere uno specifico codice fiscale per il condominio, sia ai fini della possibilità di intervento di isolamento termico dell’involucro, sia di sostituzione dell’impianto termico centralizzato.

IMMOBILI OGGETTO DEL SUPERBONUS

28. Posso usufruire del Superbonus 110% per effettuare interventi sugli immobili di lusso?
I possessori o detentori delle unità immobiliari di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati unicamente sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti non possono però fruire del Superbonus 110% per eventuali interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità.

29. È possibile usufruire del Superbonus nel caso di un immobile non in regola dal punto di vista urbanistico?
No, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal Superbonus. Non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica.

30. Una minima discordanza tra progetto e costruito fa decadere dal Superbonus?
Dipende dalla discordanza. L’art. 34 bis del DPR 380/2001, recentemente introdotto dal Decreto Semplificazioni, prevede che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo.
È quindi ammessa una limitata tolleranza superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.

31. Sono proprietario di un immobile realizzato quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio. Come faccio a certificarne lo stato legittimo?
Il Decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 9 bis del DPR 380/2001, stabilendo che per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

32. Cosa si intende per unità immobiliare funzionalmente indipendente?
Per l’Agenzia delle entrate si ritiene funzionalmente indipendente l’unità immobiliare dotata di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Di conseguenza, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (per esempio il tetto).

33. Su quante unità immobiliari posso effettuare gli interventi di efficientamento energetico previsti dal Superbonus 110%?
È possibile accedere al Superbonus per gli interventi trainati al massimo per due unità immobiliari. Il limite delle due unità non si applica invece alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

34. Su quante unità immobiliari posso effettuare gli interventi di efficientamento energetico previsti dal Superbonus 110%?
È possibile accedere al Superbonus per gli interventi trainati al massimo per due unità immobiliari. Il limite delle due unità non si applica invece alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

35. Un fabbricato ristrutturato mediante demolizione e ricostruzione può accedere al Superbonus 110%?
Sì, l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fermo restando i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.

36. Una singola unità immobiliare in condominio, non dotata di “autonomia funzionale” può da sola usufruire del Superbonus 110%?
No, si potrà usufruire del Superbonus 110% solo in abbinamento con un intervento “trainante” effettuato dall’intero condominio.
Resta tuttavia la residua possibilità di effettuare l’intervento di isolamento termico sulla singola unità immobiliare, a patto che sia autorizzato dall’assemblea condominiale, che possa essere effettuato su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e che consenta il doppio salto di classe energetica (o il conseguimento della classe energetica più alta) per l’intero edificio.

37. Un edificio unifamiliare acquistato e da ristrutturare, non abitato da diversi anni ma con impianto di riscaldamento funzionante, può usufruire del Superbonus 110%?
Si , non rileva in nessun caso che la singola unità immobiliare debba essere “abitata”.

38. Gli interventi su singole ville a schiera usufruiscono del Superbonus 110%?
Si, qualora il singolo villino a schiera, come tipicamente avviene, possa qualificarsi funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

INTERVENTI

39. Quali sono gli interventi che possono beneficiare del Superbonus 110% definiti trainanti?
Il Superbonus 110% spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
In particolare, il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi trainanti:
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

40. Gli interventi trainanti di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale dei condomini in che cosa consistono?
Per i condomini, gli interventi trainanti dell’impianto di climatizzazione invernale riguardano la sostituzione degli impianti esistenti con un nuovo impianto centralizzato costituito da:
- pompe di calore anche con sonde geotermiche;
- caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%);
- collettori solari per la produzione di acqua calda e alla produzione di acqua calda sanitaria.
- impianti di micro cogenerazione.
Inoltre, sempre per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, ed esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

41. Gli interventi trainanti di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici unifamiliari, in che cosa consistono?
Per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, gli interventi trainanti dell’impianto di climatizzazione invernale riguardano la sostituzione dell’impianto esistente con un nuovo impianto costituito da:
- pompe di calore anche con sonde geotermiche;
- caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%);
- collettori solari per la produzione di acqua calda e alla produzione di acqua calda sanitaria.
- impianti di micro cogenerazione.
Inoltre, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere effettuata con impianti di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle.
Infine, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

42. E’ sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per beneficiare del Superbonus 110%?
Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
In tali casi, la detrazione al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’Ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

43. Quali sono gli interventi definiti trainati?
Il Superbonus 110% spetta anche per altre tipologie di interventi definiti trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti:
- di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus 65%;
- di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- di l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

44. Posso usufruire del Superbonus 110% per effettuare interventi di “ristrutturazione edilizia” (ad esempio sostituzione dei bagni e modifica dell’impiantistica), che non prevedono interventi di riqualificazione energetica?
No, in quanto l’intervento non risponde ai requisiti di efficientamento energetico previsti ai fini di poter fruire del Superbonus 110%. Per queste spese il proprietario potrà fruire della detrazione prevista dal BonusCasa 50% con limite di spesa di 96.000 euro, ripartita in dieci anni.

45. Se il sottotetto è usato come soffitta e non è abitabile ne tantomeno riscaldato, l’eventuale intervento sulla copertura usufruirebbe del Superbonus 110%?
No, solo se il sottotetto fa parte dell’abitazione o comunque è annesso alla stessa ed è riscaldato, potrà beneficiare dell’incentivo, viceversa, bisognerà agire sul solaio del piano di sottotetto.

REQUISITI

46. E’ sempre obbligatorio conseguire un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio per beneficiare del Superbonus 110%?
Sì, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (condominio o unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il miglioramento di almeno due classi energetiche potrà essere ottenuto anche realizzando, congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, tutti gli altri interventi previsti dall’Ecobonus (come la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari, sistemi di building automation, etc.) e dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati di prestazione energetica, ante e post intervento.

47. Perché si configuri la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali?
La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Sono ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

48. Si applica il Superbonus 110% agli interventi effettuati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario?
No. L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 24/2020, ha ribadito che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario. Questa posizione è basata sul fatto che nell’ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni, la norma (comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020) fa espresso riferimento ai “condomini”, mentre per quanto riguarda le “persone fisiche” si fa riferimento testuale alle “singole unità immobiliari” che però devono essere funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, in pratica escludendo la possibilità di intervenire su parti comuni di edifici (in quanto non vi è condominio).

49. Per i condomini è possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria?
Sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, purché si consegua il miglioramento di due classi energetiche.
E’ possibile quindi installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale, oppure nel caso di trasformazione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria da autonomo a centralizzato.
In linea con il comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993 che, per le nuove installazioni e le ristrutturazioni, prevede che l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze debba essere dotato di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. In linea con l’intervento ammesso all’Ecobonus è consentita soltanto la produzione di acqua calda con pompa di calore e collettori solari termici.

50. Il Superbonus 110% spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative?
Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti. Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (APE).

51. Negli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento ci sono dei limiti di potenza termica dei nuovi generatori di calore che si intendono impiegare?
Si, La potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore non può superare per più del 10% la potenza complessiva degli apparecchi sostituiti, salvo che l'aumento di potenza sia motivato (verifica dimensionale secondo la
norma UNI EN 12831).
Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW.

52. Quanto è l’importo massimo di spesa per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento di una unità immobiliare indipendente?
Per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento di una unità immobiliare indipendente, l’importo massimo di spesa onnicomprensivo di tutte le spese, è pari a 30.000 €.

53. Quanto è l’importo massimo di spesa per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale di un impianto centralizzato condominiale?
Per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale di un impianto centralizzato condominiale, gli importi massimi di spesa onnicomprensivi di tutte le spese, sono i seguenti:
- 20.000 € per ogni unità immobiliare in condomini sino a 8 unità immobiliari;
- 15.000 € per ogni unità immobiliare in condomini con più di 8 unità immobiliari.
Ad esempio un condominio composto da 10 unità immobiliari avrà un massimale pari a 190.000 € (le prime 8 unità immobiliari per 20.000 €/cad più le successive 2 per 15.000 €/cad.

54. Oltre ai massimali di spesa specifici per tipologia di immobile (unità immobiliare indipendente o condominio) sono previsti limiti di spesa specifici in funzione della tipologia di prodotti impiegati per la sostituzione degli impianti?
Si, fermo restando gli importi massimi di spesa per tipologia di edificio (indipendente o condominio), sono fissati anche specifici massimali di costo per tipologia di apparecchi impiegato.
I costi infatti, asseverati da un tecnico abilitato, devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
Per gli interventi con pompe di calore e/o caldaie a condensazione di potenza termica inferiore a 100 kW, l’ammontare massimo della spesa massima ammissibile è invece la seguente:
- pompe di calore aria-acqua <100 kW = 1.300 €/kW;
- pompe di calore acqua-acqua <100 kW = 1.900 €/kW;
- caldaie a condensazione ≤ 35 kW = 200 €/kW;
- caldaie a condensazione > 35 kW = 180 €/kW.

55. Tutti gli immobili per usufruire del Superbonus 110% devono avere un impianto di riscaldamento?
Gli interventi previsti dal Superbonus 110% devono riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti” e dotati di impianto di riscaldamento.
Inoltre, con riguardo alla regolamentazione prevista per l’Ecobonus 65%, è previsto che gli edifici interessati dall’agevolazione debbano essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi di efficientamento energetico agevolabili; pur non essendo stato espressamente esplicitato, questa condizione è certamente estendibile anche agli interventi concernenti il Superbonus 110%.

56. Se un singolo condomino ha realizzato un abuso (ad esempio aumento di cubatura grazie alla chiusura del balcone) è applicabile il Superbonus 110% all’intero condominio?
Nel caso di intervento condominiale, non risulta necessario che il tecnico incaricato si premuri di verificare eventuali irregolarità edilizie sopravvenute di ciascuna singola unità immobiliare, lavoro che potrebbe essere particolarmente gravoso e lungo soprattutto nei grandi condomini, nonché portare in una grande maggioranza dei casi a riscontri negativi. Nel caso di irregolarità parziale di limitata entità di una singola unità immobiliare, il condominio può effettuare l’intervento, e che anche il condomino in questione possa usufruire delle detrazioni, salvo eventuale recupero da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti del singolo condomino.

57. Se durante i sopralluoghi per la redazione dell’APE si verifica che nell’unità immobiliare vi è una diversa distribuzione interna non presente sulle schede catastali è comunque possibile procedere con il Superbonus 110%?
Non ci sono norme che impongano al certificatore energetico l’onere di verificare la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile.
In ogni caso ma a maggior ragione quando l’APE richiesto è finalizzato ad una successiva richiesta di agevolazione fiscale, il professionista farà presente la circostanza sia al proprio committente che, se già nominato, al collega che si occupa della progettazione dell’intervento.

58. Ci sono casi in cui si può derogare il doppio salto do classe energetica a uno solo se si dimostra l’impossibilità di farne due?
No, l’unico caso in cui si può derogare al salto di due classi energetiche è quando tale salto non è possibile in quanto l’immobile si trova già prima degli interventi nella classe energetica A3.

59. Nell’Allegato I del Decreto Requisiti del Mise vengono indicate alcune spese specifiche massime ammissibili della detrazione per tipologia di intervento. Nel caso in cui i prezzari regionali fossero più alti quali valori devono essere considerati?
I prezzi indicati nell’Allegato I del D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020 sono riferiti agli interventi per i quali è consentito di sostituire l’asseverazione del tecnico con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore.
Nel caso in cui si voglia invece asseverare la congruità della spesa degli interventi effettuati, i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari delle opere pubbliche, ed in mancanza, si potrà far riferimento a prezzari commerciali o a stima analitica direttamente predisposta dal professionista incaricato.

SPESE INCENTIVATE

60. È possibile usufruire del Superbonus 110% per la sola installazione e non sostituzione di impianti di climatizzazione invernale?
No, la norma prevede che il Superbonus si applichi solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, e non alla loro semplice installazione. La norma si pone in linea con quanto previsto per l’Ecobonus, per il quale non rientrano nell’ambito applicativo della detrazione le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne siano sprovvisti.

61. Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Superbonus 110%?
Sì, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno (la presenza di un sottotetto non riscaldato ne preclude quindi la possibilità di farlo rientrare tra gli interventi ammissibili per il Superbonus) e che assieme ad almeno uno degli interventi trainanti porti al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

62. Una stufa a legna o a pellet può essere considerata impianto di riscaldamento?
Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 192/2005, come recentemente modificato dal D. Lgs. 48/2020, per impianto termico si intende: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Le stufe a legna o a pellet - ma anche caminetti e termocamini - sono considerati “impianto di riscaldamento”, di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi.

63. Quali altre spese rientrano nel Superbonus 110%?
Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse nonché gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

64. Le spese per le modifiche di impianti possono beneficiare del Superbonus 110%?
Premessa la necessità, per accedere agli incentivi, di sostituire il generatore di calore, sono ammesse anche le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche), come confermato dalla Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 2.1 R.

65. Se affianco alla mia caldaia una pompa di calore funzionante in priorità, posso beneficiare del Superbonus 110%?
No in quanto la norma, sia per gli interventi sulle parti comuni degli edifici che per gli interventi sulle singole unità immobiliari prevede la “sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”, pertanto è esclusa di fatto l’installazione di un nuovo impianto in aggiunta ad uno già esistente che non viene smantellato.

66. Gli interventi trainati, se di interesse del singolo (ad esempio la sostituzione degli infissi del singolo appartamento), devono essere pagati dal condominio o dal singolo proprietario?
Gli interventi trainati, se di interesse del singolo proprietario in quanto realizzati sul proprio appartamento, saranno
pagati dal singolo condomino.

67. E’ consentito sostituire, come intervento trainato, una caldaia autonoma di una singola unità immobiliare facente parte di un condominio, realizzando come intervento trinante l’isolamento termico del condominio stesso?
La Guida dell’Agenzia entrate al Superbonus 110% chiarisce che possono essere “trainati” gli interventi svolti dal singolo proprietario di unità immobiliare (ad esempio la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) soggetti alla normale aliquota, da quelli svolti invece dal condominio e soggetti all’aliquota del 110%.
In altri termini, se il condominio effettua, ad esempio, l’intervento di isolamento dell’involucro edilizio conseguendo il doppio salto di classe energetica, il singolo condomino potrà sostituire la caldaia nel proprio appartamento (o effettuare altri interventi “trainati”) usufruendo del Superbonus 110%.

68. Posso beneficiare del Superbonus 110% per un intervento di riqualificazione dell’impianto termico e invece per la sostituzione degli infissi scegliere di mantenere la detrazione del Bonus casa 50% come intervento di manutenzione straordinaria?
In presenza dei requisiti richiesti, se un intervento può ricadere in due o più diverse tipologie di agevolazioni, il contribuente deve scegliere di quale concretamente usufruire.
Nell’ambito del Superbonus 110%, l’intervento di riqualificazione dell’impianto termico è “trainante” ed anche l’intervento di sostituzione degli infissi eseguito congiuntamente (intervento trainato) può risultare agevolabile con l’aliquota agevolata del 110% e con la detrazione in 5 anni, invece della detrazione al 50% in 10 anni ordinariamente prevista.

69. Se effettuo lavori di riqualificazione dell’impianto termico, le opere murarie connesse rientrano nelle spese riconosciute nel Superbonus 110%?
Nelle spese si comprendono anche quelle sostenute per opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi, quali ad esempio ponteggi, scavi, rifacimento intonaci, opere murarie, ecc.

70. Un condomino con molti millesimi potrebbe trovarsi a pagare di tasca propria se con la ripartizione delle spese in funzione dei millesimi supera i limiti di spesa?
Qualora, dopo la ripartizione millesimale, le spese sostenute per gli interventi eccedano il massimale di spesa previsto dalla normativa, il singolo condomino dovrà pagare di tasca propria il valore in eccesso.

71. Gli interessi sul prestito che la banca rilascia al privato rientrano nelle spese agevolate dal Superbonus 110%?
Gli interessi richiesti dalla banca per l’apertura di una linea di credito al contribuente, così come l’eventuale corrispettivo richiesto per il servizio di acquisizione del credito, restano a totale carico del contribuente.

ADEMPIMENTI

72. Quali sono gli adempimenti principali necessari ai fini del Superbonus 110%?
Occorre il rilascio dell’asseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (doppio salto di classe energetica compreso) e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

73. Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus 110%?
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 11/2010 e al D. Lgs. 385/1993 a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del D.L. 78/ 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

74. Il visto di conformità deve essere sempre apposto?
No, il visto di conformità deve essere apposto se il contribuente opta per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Se il contribuente sceglie invece la fruizione diretta in dichiarazione della detrazione del 110% non sarà necessario il visto di conformità.
Si precisa, infine, che il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati dall’articolo 35 del D. Lgs. 241/1997, cioè da coloro che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

75. Lo stesso professionista può redigere la parte di diagnosi energetica (APE ecc..) e allo stesso tempo essere progettista e direttore dei lavori?
Le APE convenzionali ante e post intervento, per ciascuna unità immobiliare in condominio, per una verifica dell’ottenimento del doppio salto di classe energetica, potranno essere firmati anche dal Direttore dei Lavori. Invece, per l’esecuzione di APE ordinari ex post per interventi sull’involucro edilizio o per interventi globali, si ritiene debba applicarsi l’obbligo di terzietà previsto dalla firma degli APE rispetto alla proprietà, ai progettisti e direttori lavori, alle imprese esecutrici dei lavori e ai venditori dei prodotti istallati.

76. È necessario redigere l’APE per usufruire del Superbonus 110%?
Sì, per l’accesso al Superbonus è necessario predisporre l’Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento per ciascuna delle unità immobiliari coinvolte, così da dimostrare il possesso dei requisiti, tra cui il doppio salto di classe energetica o il raggiungimento della classe A4 nel caso in cui la classe ante-intervento fosse la A3. Nel caso in cui l’incentivo venga richiesto per interi fabbricati, ai sensi del punto 12 dell’Allegato A al Decreto Requisiti Ecobonus, occorre predisporre il cosiddetto “APE convenzionale”, così da permettere il calcolo degli indicatori e della classe energetica dell’intero edificio.

77. Che tipo di polizza assicurativa devono avere i tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni?
Ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

78. Quali sono i documenti da conservare?
Il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute. Le persone fisiche, inoltre, devono conservare anche la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato fatto il pagamento.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata anche la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori.
Se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici deve essere conservata anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Questa documentazione può comunque essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
Infine, è necessario conservare copia della asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico.

79. Una APE già in possesso del proprietario deve essere aggiornata ai fini del Superbonus 110%?
In assenza di interventi edilizi che incidano sulla prestazione energetica, l’APE ha validità decennale e può pertanto essere utilizzata in questo periodo di validità.

80. Nel caso di intervento in condominio, gli APE devono essere prodotti per ogni singola unità immobiliare o per l’intero edificio?
Gli APE, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono definiti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo delle agevolazioni di cui al Superbonus 110%.
L’APE convenzionale viene predisposto considerando l’edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione dell’APE convenzionale, riferito come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari.
In particolare, ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

81. Nel caso di un intervento in condominio, tutti gli APE di ogni appartamento dovranno avere il salto di due classi energetiche?
No, nel caso di condomini si deve far riferimento all’APE definito “convenzionale”.
L’APE convenzionale viene predisposto considerando l’edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione dell’APE convenzionale, riferito come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari.
In particolare, ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

82. Se nel condominio una unità immobiliare non fa il doppio salto di classe energetica, salta tutto l’intervento per l’intero condominio?
No, nel caso di condominio si fa riferimento alla cosiddetta APE “convenzionale” ed a questa si deve fare riferimento.
L’APE convenzionale viene predisposto considerando l’edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione dell’APE convenzionale, riferito come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari.
In particolare, ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

83. E’ sempre necessario fare un’APE ante ed una post-intervento o in fare preventiva è sufficiente una diagnosi energetica?
E’ espressamente richiesto che il doppio salto di classe energetica debba essere dimostrato mediante l’Attestato di prestazione energetica rilasciato prima e dopo l’intervento. Una diagnosi energetica preventiva potrà ovviamente essere portata avanti indipendentemente dall’obbligo di APE, per le necessarie valutazioni nell’ambito dello studio preliminare di fattibilità degli interventi.

84. E’ sempre necessario redigere la Legge 10/1991 per poter beneficiare del Superbonus 110%?
Si, nell’ambito degli adempimenti da svolgere, deve essere predisposta la relazione ai sensi dell’art. 28 della L. 10/1991 (riferimento peraltro ora sostituito da quello all’art. 8 del D. Leg.vo 192/2005), contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti.

85. Gli APE redatti ante e post-intervento vanno protocollati per poter beneficiare del Superbonus 110%?
Gli APE redatti per la singola unità immobiliare devono sottostare a tutte le formalità normalmente previste, quale il deposito in Regione o Provincia autonoma.
Quanto invece agli APE “convenzionali” redatti per l’intero edificio condominiale o plurifamiliare, non devono essere protocollati e depositati ma devono solo essere conservati nell’abito della documentazione per fruire delle agevolazioni.

86. Gli APE ante e post-intervento devono essere redatti da un tecnico sempre estraneo alla progettazione e direzione lavori?
L’art. 3 del D.P.R. 75/2013 reca le indicazioni in merito ai requisiti di indipendenza e imparzialità del certificatore energetico. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, il certificatore dovrà dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non può essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
Solo per gli edifici nuovi (che però non rientrano nelle agevolazioni previste dal Superbonus 110%) , il certificatore energetico deve essere anche indipendente dal processo di progettazione e realizzazione delle opere, pertanto nulla osta a che nel caso di lavori su edifici esistenti il progettista o il direttore dei lavori redigano l’APE pre o post-intervento.

87. Nel caso di cessione del credito, chi rilascia il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti?
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 241/1997, dai soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria), nonché dai CAF (Centri di assistenza fiscale) costituiti ai sensi dell’art. 32 del D. Leg.vo 241/1997 medesimo.

88. Nel caso in cui il singolo condomino effettui degli interventi trainati nel proprio appartamento, quale è la procedura che il tecnico asseveratore deve svolgere?
L’asseverazione concernente il rispetto dei requisiti energetici e la congruità delle spese è rilasciata congiuntamente per l’intervento trainante e per tutti gli eventuali interventi trainati (deve infatti essere incluso, nel modello concernente l’intervento trainante condominiale, l’elenco delle unità immobiliari, con i relativi dati catastali, oggetti di eventuali interventi trainati).
Anche per quanto riguarda la redazione dell’APE pre e post-intervento deve essere predisposta quella “convenzionale”, riferita allo stato precedente all’intervento e allo stato successivo all’intervento trainante e a tutti gli interventi trainati.
Per quanto concerne infine il visto di conformità, necessario unicamente nel caso in cui si voglia usufruire della cessione del credito, anch’esso potrà essere rilasciato una sola volta con riguardo al complesso degli interventi trainante-trainati, per essere utilizzato in relazione ai condomini che vogliano avvalersi della cessione del credito.
Non è infatti necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ma alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare pertanto della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

89. Nei documenti da depositare in comune (pratica edilizia, relazioni, ecc.) deve essere indicato il fatto che si usufruisce del Superbonus 110%?
Nei vari documenti da depositare in comune non è necessario fare menzione delle agevolazioni fiscali.

90. L’asseverazione di congruità della spesa da chi può essere redatta?
La congruità delle spese in relazione agli interventi può essere attestata e asseverata da un tecnico.
Solo nel caso di visto di conformità per la cessione del credito è richiesto anche il visto di conformità che potrà essere redatto dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria), nonché dai CAF (Centri di assistenza fiscale).

91. Cosa è il certificato di conformità urbanistica e a cosa serve?
Il certificato di conformità urbanistica consente di verificare se l’immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. Si tratta di quel documento che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. Grazie ad esso sarà possibile stabilire se l’immobile è in regola oppure no e, in quest’ultimo caso, l’entità dell’abuso.

92. La polizza assicurativa specifica che viene richiesta ai tecnici che caratteristiche deve avere?
Non è richiesta una polizza assicurativa specifica. I professionisti che rilasciano le attestazioni devono essere in possesso di polizza di assicurazione per responsabilità civile, come del resto è già in generale obbligatorio per chi esercita la libera professione.
È tuttavia prescritto che tale polizza debba avere massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei relativi interventi, e comunque non inferiore a 500.000 Euro; la valutazione sul parametro di “adeguatezza” è lasciata a ciascun singolo professionista.

93. Quale é generalmente la procedura da seguire nel caso di coinvolgimento di una banca?
Di norma il contribuente paga il costo degli interventi previsti dal Superbonus 110% e una volta maturato il credito (fine lavori o SAL), la banca acquisisce il credito medesimo in cambio di un corrispettivo (tipicamente variabile tra un minimo del 3-4 e un massimo del 7-8%).
La banca può anche essere disponibile ad aprire una linea di credito al contribuente, con la quale pagare le fatture dei fornitori.

94. Il soggetto a cui viene ceduto il credito o l’impresa che pratica lo sconto in fattura quanto tempo deve attendere prima di recuperare le somme?
Ai sensi del comma 3, art. 121 del D.L. 34/2020, “il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione”.
In pratica, il soggetto che anticipa il bonus fiscale sotto forma di sconto in fattura o acquistando il credito d’imposta potrà recuperarlo nelle stesse tempistiche (5 anni) delle normali detrazioni.
Tuttavia, a differenza del contribuente che ha diritto alle detrazioni, il soggetto che acquisisce il credito potrà utilizzarlo anche in compensazione, senza attendere quindi le scadenze per il pagamento delle imposte sul reddito (Irpef o Ires che sia), ma alla prima scadenza utile compensando con altri pagamenti dovuti al fisco (ad esempio con il versamento dell’Iva mensile o trimestrale).
Il medesimo comma 3, art. 121 del D.L. 34/2020, specifica inoltre che “la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.

95. Lo sconto in fattura può eccedere la capienza fiscale del contribuente?
Si, il meccanismo dello sconto in fattura, così come quello della cessione del credito, è volto anche a risolvere eventuali situazioni di incapienza che impedirebbero una completa fruizione del credito. Lo sconto in fattura può in tutti i casi essere pari al 100% della spesa sostenuta.

96. In che cosa consistono i controlli dell’Agenzia delle entrate?
L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo può procedere alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus 110%. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni.

97. Quali sono le tempistiche di verifica dell’Agenzia delle entrate?
Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del Superbonus 110% in assenza dei presupposti, l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.

98. Cosa succede se l’Agenzia delle entrate accerta la mancanza dei presupposti?
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorata di sanzioni e interessi nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese e/o hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Rispondono quindi i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo conto e dei cessionari. Se il cessionario ha acquistato il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta.

RISCUOTERE IL CREDITO

99. Se l’ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda posso recuperare l’incentivo negli anni successivi?
No, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può essere utilizzata negli anni successivi.

100. Ci sono alternative alla detrazione?
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

101. Nei confronti di chi può essere disposta la cessione del credito?
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

102. Posso utilizzare il credito d’imposta e la relativa compensazione subito, senza aspettare l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese?
No, perché potrebbero sorgere problemi di indebite compensazioni. Come affermato anche dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. 283847 dell’8/8/2020 si applica l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è quindi fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

103. Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

104. Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, quel soggetto perde il credito che ha ricevuto?
No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

105. Cosa succede se l’Agenzia delle entrate accerta la mancanza dei presupposti?
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorata di sanzioni e interessi nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese e/o hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Rispondono quindi i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo conto e dei cessionari.
Si ricorda che se il cessionario ha acquistato il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta.

106. Entro quando l’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli?
Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza dei presupposti, l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.

107. Ho richiesto la possibilità di fare interventi di miglioramento energetico utilizzando il Superbonus 110%. L’installatore mi ha prospettato che se alla fine dei lavori risultasse qualche irregolarità commessa dalla ditta, oppure la non conformità dei componenti installati, il cliente dovrebbe restituire allo Stato l’importo per il quale ha chiesto lo sconto in fattura. È corretto?
I destinatari degli esiti del controllo sono i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), e nel caso di concorso nella violazione anche i fornitori in solido. Serve sempre l’asseverazione da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti e la congruità delle spese sostenute e che gli interventi eseguiti rispettano le leggi previste. Inoltre occorre il visto di conformità del professionista che attesta il rispetto dei requisiti che danno diritto alla detrazione.
Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

108. I massimali di spesa sono comprensivi di IVA?
La detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA (Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 4 R), qualora non ricorrano le condizioni affinché l’IVA venga “scaricata”.

109. Posso effettuare gli interventi previsti dal Superbonus 110 a costo zero senza anticipare nulla?
In teoria, tramite il ricorso al meccanismo dello sconto in fattura da parte dei fornitori che effettuano gli interventi (se questi ultimi propongono questa modalità), il committente può svolgere gli interventi senza anticipare alcuna somma.
È tuttavia molto probabile che qualche spesa in fase iniziale vada sostenuta, se non altro per quelle operazioni preliminari che vanno svolte senza alcuna garanzia di poter poi in seguito completare l’intervento agevolato (ad esempio studi di fattibilità, indagini preventive, APE, ecc.).

110. Quale differenza c’è tra sconto in fattura e cessione del credito per l’impresa che esegue i lavori?
Con lo sconto in fattura, le fatture emesse dall’impresa (o dalle imprese) per i lavori svolti non vengono saldate dal committente, e pertanto contestualmente l’impresa acquisisce un credito d’imposta corrispondente al 110% dello sconto accordato al cliente.
Con la cessione del credito il meccanismo è assolutamente simile, solo che l’operazione avviene in due passaggi:
1) le fatture dell’impresa vengono emesse e pagate;
2) in un secondo momento l’impresa retrocede al cliente l’importo pattuito per la cessione del credito (tipicamente l’importo della detrazione maturata in capo al cliente, diminuito del “prezzo” negoziato tra il cliente e l’impresa per l’acquisto del credito), sostanzialmente “acquistando” il credito d’imposta.
In entrambi i casi l’impresa sarà titolare di un credito d’imposta verso il fisco, che potrà recuperare in 5 anni tramite il meccanismo della compensazione con altre imposte dovute, siano esse imposte sul reddito, IVA o altro, mentre di converso il cliente ha esborsato per i lavori svolti una somma minore o addirittura pari a zero, oppure è rientrato di tutto o parte dell’importo pagato.

111. Chi può acquistare i crediti fiscali?
La cessione dei crediti fiscali può essere effettuata nei confronti dei seguenti soggetti:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società, enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari (banche, assicurazioni, soggetti extrabancari come Poste Italiane).

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